Deducibilità dei tributi
I contributi dei consorzi obbligatori di bonifica sono deducibili dal reddito.
Pertanto, con la dichiarazione dei redditi (mod.730 o UNICO), dell'anno d'imposta
per il quale si è provveduto al versamento, è possibile indicare nel rigo "altri
oneri deducibili" i tributi consortili con la descrizione "Bonifica".
Di seguito si riporta quanto rilasciato dall'Agenzia delle Entrate- Direzione Regionale
della Lombardia.
L'articolo 10, comma 1, lettera a), del Tuir (DPR 917/1986) prevede che siano dedotti
dal reddito complessivo, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli
redditi che concorrono a formarlo, "i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti
sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi
i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti
della pubblica amministrazione".
Dalla lettura della norma emerge, in primo luogo, la duplice condizione cui devono
sottostare tali oneri ai fini della loro deducibilità:
-) che non siano già considerati, quale componente negativa, nella determinazione
del reddito dei terreni cui afferiscono;
-) che risultino da idonea documentazione
In ordine alla prima condizione, appare evidente la ratio di evitare che un medesimo
titolo sconti due deduzioni (una dal reddito fondiario e una dal reddito complessivo).
La seconda condizione, invece, è di ordine generale e riguarda ogni tipo di onere,
detraibile o deducibile. Si precisa che si verte in materia di oneri che risultano
strettamente connessi alla proprietà dell'immobile e che, pertanto, sono deducibili,
in capo ad ogni comproprietario, proporzionalmente alla rispettiva quota di possesso.
Si consideri, infatti, che in molti Comuni e Province i contributi ai consorzi di
bonifica vengono già considerati nella determinazione del reddito dominicale e agrario
degli immobili; in tali ipotesi, ad esempio, l'effetto sul singolo reddito dei comproprietari
sarebbe immediato (con la dichiarazione del reddito fondiario in base alla quota
di possesso) e indipendente da ogni considerazione circa il pagamento effettivo
dell'onere e i documenti giustificativi di spesa.
A tale ultimo proposito, e fermo restando che il contribuente che non presenta la
dichiarazione dei redditi, ricorrendo le condizioni di esonero, non può far valere
la deduzione spettante, si ritiene che i contribuenti cointestatari dell'immobile
possano dedurre l'onere in esame sulla base della propria quota di possesso, e che,
ai fini della prova, possano conservare fotocopia dell'avviso di pagamento, ricevuto
soltanto dal primo intestatario, e del relativo documento di spesa (bollettino di
conto corrente postale o cartella quietanzata).
Le somme iscritte a ruolo ogni anno, comprendenti anche contributi relativi agli
anni precedenti, sono deducibili in base al principio di cassa. Pertanto, se tali
contributi consortili sono stati saldati nell'anno di iscrizione a ruolo possono
essere dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno
successivo.